Art. 5. Pure con le modalita' di cui all'art. 4 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dagli accordi sopra menzionati. Inoltre, verra' riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposti in uno con i fondi relativi alla "data di pagamento" del mese di febbraio di ogni anno di vita residua del prestito a partire dal 18 febbraio 1991.