Art. 7.
  Gli  atti,  i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario  del   prestito,   nonche'   il   conto   aperto   presso
l'Amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia devono intendersi
esenti da imposte  di  registro  e  di  bollo  e  dalle  tasse  sulle
concessioni governative.