Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla Banca d'Italia di trasferire alla
menzionata banca, non piu' tardi delle ore 10,00 (ora di Lussemburgo)
di  ciascuna  "data  di  pagamento", i fondi in ECU occorrenti per il
servizio finanziario medesimo,  il  Tesoro  mettera'  a  disposizione
della  Banca  d'Italia  un  importo provvisorio in lire, almeno dieci
giorni prima  della  "data  di  pagamento",  che  risultera'  fissata
secondo quanto previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
  Detto  importo  verra'  conteggiato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale, sulla  base  del  rapporto  di  cambio  disponibile  al
momento  della  determinazione e verra' comunicato al Tesoro quindici
giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
  I  fondi  in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento
sulla sezione di Roma  della  tesoreria  provinciale  dello  Stato  a
favore  della  Banca  d'Italia  -  Amministrazione centrale, verranno
accreditati in un  apposito  conto  provvisorio  infruttifero  aperto
presso  l'Amministrazione  centrale della Banca d'Italia, denominato:
"Ministero del tesoro - Prestito in ECU emesso il  9  luglio  1990  -
10,375% 1 miliardo di ECU".
   La  Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto  conto  provvisorio  infruttifero,
l'ammontare  necessario  di  ECU  da trasferire, al cambio vigente in
Italia due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento,  cioe',
la  data  di  messa  a  disposizione degli ECU alla menzionata banca.
L'eventuale differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  verra'
immediatamente regolata.