Art. 6.
  Gli  atti,  i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio
finanziario  del  prestito,  nonche'  il  conto  da  aprirsi   presso
l'Amministrazione  centrale  della  Banca  d'Italia devono intendersi
esenti  da  imposte  di  registro,  di  bollo  e  dalle  tasse  sulle
concessioni governative.