(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
           STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE
1. Strumentazione.
   Devono  essere  utilizzati  strumenti di misura almeno di classe I
come definiti negli standard I.E.C.  (International  Electrotechnical
Commission)  n.  651  del  1979  e  n. 804 del 1985; le misure devono
essere eseguite con  un  misuratore  di  livello  sonoro  (fonometro)
integratore o strumentazione equivalente.
   Si  deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi
con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed alla analisi  per  bande
di terzo d'ottava.
2. Calibrazione del fonometro.
   Il  fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado
di precisione sia non inferiore a quello  del  fonometro  stesso.  La
calibrazione  dovra'  essere  eseguita  prima  e  dopo  ogni ciclo di
misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi  valide  se
le  due  calibrazioni  effettuate  prima  e  dopo  il ciclo di misura
differiscono al massimo di (Piu' o Meno) 0.5 dB.
3. Rilevamento del livello di rumore.
   Il  rilevamento  deve  essere eseguito misurando il livello sonoro
continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A)  per  un  tempo  di
misura  sufficiente  ad  ottenere  una  valutazione significativa del
fenomeno sonoro esaminato. Per le  sorgenti  fisse  tale  rilevamento
dovra', comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non
tenendo conto di eventi eccezionali ed in  corrispondenza  del  luogo
disturbato.  Il  microfono  del  fonometro  deve essere posizionato a
metri 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un  metro  da  altre  superfici
interferenti  (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato
verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
   L'osservatore  deve  tenersi  a sufficiente distanza dal microfono
per non interferire con la misura.
   La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
   Le   misure  in  esterno  devono  essere  eseguite  in  condizioni
meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni  atmosferiche.
3.1. Per misure in esterno.
   Il  microfono  deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di
edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il
microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel
caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di  spazi  liberi,
il  microfono  dev'essere  collocato a metri uno dalla perimetrazione
esterna  dell'edificio.  Nelle  aree   esterne   non   edificate,   i
rilevamenti  devono  esser  effettuati  in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone o comunita'. Si deve effettuare la  misura  del
livello   di  rumore  ambientale  e  confrontarla  con  i  limiti  di
esposizione di  cui  all'art.  2  di  cui  al  presente  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.
   Il  rilevamento  in  caso  di  sorgenti  esterne all'edificio deve
essere eseguito a  finestre  aperte,  ad  un  metro  da  esse.  Fermo
restando  quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda
il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del
livello  differenziale  si  deve  effettuare  la  misura  del  rumore
ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo
(definito  nell'allegato  A  al  punto  3).  La differenza fra rumore
ambientale e rumore residuo verra' confrontata con i  limiti  massimi
differenziali  di  cui  al  presente  decreto. Qualora il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A)
durante  il  periodo  diurno  e 30 dB(A) durante il periodo notturno,
ogni effetto di disturbo  del  rumore  e'  ritenuto  trascurabile  e,
quindi,  il  livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi
accettabile.
   Inoltre  valori  di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante
il periodo diurno ed a 45  dB(A)  durante  il  periodo  notturno  non
devono    comunque    essere    considerati   accettabili   ai   fini
dell'applicabilita' del criterio del  limite  massimo  differenziale,
restando  comunque  valida  l'applicabilita'  del criterio stesso per
livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.
   Nel  caso  si  riconosca soggettivamente la presenza di componenti
impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una  verifica.  A  tal
fine   si   effettua   la  misura  del  livello  massimo  del  rumore
rispettivamente con costante di tempo "slow" ed "impulse". Qualora la
differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore
a 5 dB(A), viene riconosciuta la  presenza  di  componenti  impulsive
penalizzabili  nel  rumore. In tal caso il valore del rumore misurato
in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
5. Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.
   Nel  caso  si  riconosca soggettivamente la presenza di componenti
tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua
un'analisi  spettrale  del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando,
all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il  livello  di  pressione
sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue
le bande adiacenti, viene  riconosciuta  la  presenza  di  componenti
tonali  penalizzabili  nel  rumore. In tal caso, il valore del rumore
misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
6.  Presenza  contemporanea  di  componenti  impulsive  e  tonali nel
rumore.
   Nel  caso  si  rilevi  la  presenza  contemporanea  di  componenti
impulsive e tonali nel rumore, come indicato  ai  punti  4  e  5,  il
valore  del  rumore  misurato  in  Leq (A) dev'essere maggiorato di 6
dB(A).
7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.
   Nel  caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali
nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza  delle
stesse  nel rumore residuo, con le modalita' previste ai punti 4, 5 e
6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.
8. Presenza di rumore a tempo parziale.
   Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno (come definito al punto 11  dell'allegato  A),  si  prende  in
considerazione  la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale  non  superiore  ad
un'ora.
   Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti
il valore del rumore  ambientale,  misurato  in  Leq  (A)  dev'essere
diminuito  di  3  dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A)
dev'essere diminuito di 5 dB(A).
   Per  le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si
applicano i limiti  del  presente  decreto,  ma  la  durata  di  tale
emissione non puo' superare il periodo di 15 minuti.
9. Presentazione dei risultati.
   I  risultati  dei  rilevamenti  devono  essere  trascritti  in  un
rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
     a) data, luogo ed ora del rilevamento;
     b)  tempo  di  riferimento,  di  osservazione  e di misura, come
definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato A;
     c)  strumentazione  impiegata  e  relativo  grado di precisione,
secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
     d)  valori  in  Leq (A) rilevati del rumore residuo, all'interno
degli ambienti confinati eventualmente corretti per  la  presenza  di
componenti impulsive e/o tonali;
     e)   valori   in   Leq   (A)  rilevati  del  rumore  ambientale,
eventualmente corretti  per  la  presenza  di  componenti  impulsive,
tonali  e/o  di  rumore  a tempo parziale, all'interno degli ambienti
confinati;
     f)  differenza  rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e Leq
(A) del rumore residuo;
     g)   limite   massimo   differenziale  applicato  nel  tempo  di
riferimento considerato (diurno, notturno);
     h)  valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in esterno,
eventualmente corretto come indicato nel punto e);
     i)  classe  di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo
di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
     l) giudizio conclusivo.