Il   decreto-legge  21  dicembre  1990,  n.  391,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  18  febbraio 1991, n. 48, ha dettato nuove
disposizioni  nazionali per l'applicazione del prelievo supplementare
sul latte di vacca previsto dall'art. 5-quater del regolamento CEE n.
804/68.
  In   particolare   l'art.  6-  bis,  terzo  comma,  del  menzionato
decreto-legge   prescrive   che   vengano  inviate  alle  regioni  ed
all'A.I.M.A.  le  comunicazioni  periodiche previste dall'art. 15 del
regolamento CEE n. 1546/88.
  Poiche'  viceversa  il  decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258,
recante  le  disposizioni  applicative del prelievo supplementare sul
latte  di  vacca,  prevede che le comunicazioni sopraindicate vengano
inviate  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, si rende
necessario   apportare   alcune   modifiche   allo   stesso   decreto
ministeriale  7 giugno 1989, n. 258, per armonizzarne le disposizioni
al dettato del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391.
  In attesa che venga esperita la procedura prescritta per l'adozione
di  un  decreto  ministeriale  che apporti le necessarie modifiche al
decreto  ministeriale  7 giugno 1989, n. 258, occorre disporre alcune
prescrizioni  urgenti,  in  modo  da consentire all'U.N.A.L.A.T. ed a
tutte  le aziende di operare in conformita' al disposto dell'articolo
6- bis, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, gia'
a  partire  dalle  comunicazioni  previste  al  termine  del  periodo
1990-91.
  Pertanto,   tutte   le  aziende  acquirenti,  l'U.N.A.L.A.T.  ed  i
produttori non associati sono tenuti, a decorrere dalla pubblicazione
della  presente  circolare  nella  Gazzetta Ufficiale, ad uniformarsi
alle prescrizioni della circolare medesima.
                               CAPO I
  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  fine  del  primo  semestre di
ciascun  periodo,  ogni  acquirente  trasmette  a  tutti  gli  organi
regionali  competenti  in  relazione  alla  ubicazione  delle aziende
produttrici,  distinte  dichiarazioni  redatte  in  conformita'  alle
prescrizioni  dell'art.  15,  paragrafo  1,  del  regolamento  CEE n.
1546/88,  relative ai produttori non associati ubicati nel territorio
di competenza di ciascun organo regionale.
  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  fine di ciascun periodo, ogni
acquirente  trasmette  a  tutti  gli  organi  regionali competenti in
relazione   alla   ubicazione  delle  aziende  produttrici,  distinte
dichiarazioni  redatte in conformita' alle prescrizioni dell'art. 15,
paragrafo  2,  del regolamento CEE n. 1546/88, relative ai produttori
non  associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo
regionale,  unitamente  ad  una  comunicazione indicante le quantita'
globali  di  consegne effettuate dai produttori associati ubicati nel
territorio  di  competenza  di  ciascun  organo  regionale,  distinte
secondo l'associazione di appartenenza.
  Le  dichiarazioni  e la comunicazione sopramenzionate devono essere
redatte  conformemente  agli  allegati  modelli  5,  6  e 7, e devono
contenere  esclusivamente  le  informazioni relative ai produttori la
cui  azienda  e'  ubicata  nel  territorio  di competenza dell'organo
regionale  cui  sono  dirette  le  dichiarazioni  e  la comunicazione
medesima.
  Entro   i   termini   sopramenzionati  l'U.N.A.L.A.T.  e  le  altre
associazioni   titolari   di   quota   trasmettono   all'A.I.M.A.  le
dichiarazioni  prescritte  dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento
CEE n. 1546/88.
  Entro  sessanta  giorni  dalla  fine  di ciascun periodo le regioni
comunicano  all'A.I.M.A.  le quantita' globali di consegne effettuate
dai  produttori  associati,  distinte  per  associazione ed unione di
appartenenza  e  la  quantita'  globale  di  consegne  effettuata dai
produttori non associati.
  Ove  sussistano  le  condizioni,  entro settantacinque giorni dalla
fine  di ciascun periodo l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai sensi
dell'art.  4-  bis  del  regolamento  CEE  n.  857/84  e  le comunica
tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota
ed agli acquirenti.
  Entro  tre  mesi  dalla  fine di ciascun periodo l'U.N.A.L.A.T., le
associazioni  titolari  di  quota  e gli acquirenti, limitatamente ai
produttori  non  associati,  effettuano  il  versamento  dell'importo
dovuto  del  prelievo  supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9,
paragrafi  1  e  2,  del  regolamento  CEE  n. 857/84, sulla base del
superamento   effettivo,   durante  il  periodo  di  dodici  mesi  in
questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.
  Ai  sensi  dell'art.  12  del  regolamento  CEE  n. 1546/88 qualora
l'U.N.A.L.A.T.,  le  associazioni  titolari di quota e gli acquirenti
limitatamente  ai  produttori  non associati, constatino, nel computo
finale  effettuato  conformemente  all'art.  9,  paragrafi 1 e 2, del
regolamento  CEE n. 857/84, che il tenore di materia grassa del latte
consegnato  durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti,
in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel
secondo  periodo  di  dodici mesi, il quantitativo di latte che serve
come  base  di calcolo del prelievo e' maggiorato in conformita' alle
disposizioni  di  cui  al  paragrafo  2  dello  stesso  art.  12  del
regolamento CEE n. 1546/88.
                               CAPO II
  Ai  sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, i produttori
di  latte  non  associati  che vendono direttamente al consumatore il
latte  di  loro  produzione  e/o  provvedono  direttamente  alla  sua
trasformazione  ed  alla  successiva vendita, ai sensi del successivo
terzo  comma,  dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare
agli  organi  regionali  competenti  una  dichiarazione,  dalla quale
risultino  i  quantitativi  di  latte  e di prodotti lattiero-caseari
venduti  direttamente nel periodo di dodici mesi. L'U.N.A.L.A.T. e le
associazioni  titolari  di quota trasmettono all'A.I.M.A. la medesima
dichiarazione.
  La  dichiarazione deve essere redatta in conformita' all'allegato 3
del  decreto  ministeriale  7  giugno 1989, n. 258, ed essere inviata
entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.
  Sono  considerati  venduti  direttamente  per il consumo i prodotti
lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda
agricola   e   ceduti  ai  consumatori  finali,  ai  commercianti  al
dettaglio,   nonche'   ai  grossisti  e  agli  stagionatori  che  non
esercitino  nel  contempo attivita' di trattamento e/o trasformazione
del latte.
  Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi
di   prodotti   lattiero-caseari  diversi  dal  latte  devono  essere
convertiti  in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate
nell'allegato 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258.
  I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle
registrazioni   tenute  ai  fini  fiscali  e/o  nella  documentazione
commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che
  saranno   tenute   a  disposizione  per  gli  eventuali  successivi
  controlli.
In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione
commerciale  i  singoli  produttori  di cui al precedente terzo comma
devono  redigere  una  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio, ai
sensi  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia
attestato  che  i  dati relativi alle quantita' delle vendite dirette
del periodo di dodici mesi corrispondano a verita'.
  Se  del  caso  i  soggetti  di  cui  al  primo  comma comunicano il
quantitativo  eccedente  il quantitativo di riferimento relativo alle
vendite dirette ad essi assegnato.
  Entro  tre  mesi  dalla  fine del periodo di dodici mesi in causa i
soggetti di cui al primo comma del presente capo II versano l'importo
del   prelievo   supplementare   dovuto,  calcolato  sulla  base  del
superamento  effettivo  durante il periodo di dodici mesi rispetto al
quantitativo annuo di riferimento assegnato.
  Le  regioni  comunicano  sollecitamente  all'A.I.M.A.  la quantita'
globale   delle   vendite   dirette  effettuate  dai  produttori  non
associati.
  Ove sussistano le condizioni l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai
sensi  dell'art.  4-  bis del regolamento CEE n. 857/84 e le comunica
tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota
ed ai produttori non associati.
                              CAPO III
  Le    somme    relative    al    prelievo    supplementare   dovute
dall'U.N.A.L.A.T.,  dalle  associazioni  titolari  di  quota  e dagli
acquirenti   limitatamente   ai   produttori  non  associati,  e  dai
produttori  non  associati  che  effettuano  vendite  dirette, devono
essere  versate  nei  termini  prescritti  dal decreto ministeriale 7
giugno  1989, n. 258, esclusivamente in una contabilita' speciale, ai
sensi  dell'art.  1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi
Tesoro,  intestata  al  "Ministero  del  tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato  -  Prelievo  supplementare  su  latte di vacca", aperta
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
   I soggetti di cui al comma precedente devono versare l'importo del
prelievo  direttamente presso gli sportelli della suddetta sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
  Gli  acquirenti,  entro dieci giorni dal versamento, devono inviare
agli   organi  regionali  competenti  in  relazione  alla  ubicazione
dell'azienda  produttrice  colpita  dal prelievo supplementare, copia
della  ricevuta,  facendo  riferimento  alle dichiarazioni inviate ai
sensi  del  capo I ed indicando espressamente la parte del versamento
ascrivibile a ciascun produttore.
  I produttori non associati devono effettuare analogo adempimento.
  L'U.N.A.L.A.T.  e  le  associazioni  titolari  di  quota  entro  il
medesimo  termine  devono  trasmettere  all'A.I.M.A.  la  copia della
ricevuta del versamento.
                               CAPO IV
  Gli  organi  regionali  controllano l'osservanza delle disposizioni
del  decreto  ministeriale  7  giugno  1989, n. 258, e della presente
circolare da parte degli acquirenti e dei produttori non associati.
  In particolare essi verificano:
   che  tutti  gli  acquirenti tengano la contabilita' prescritta dal
decreto   ministeriale   7   giugno  1989,  n.  258,  trasmettano  le
dichiarazioni  e le comunicazioni prescritte dal capo I, e versino se
del caso il prelievo supplementare;
   che  i produttori non associati osservino le prescrizioni del capo
II, relative alle vendite dirette.
  Gli  organi  regionali, ove accertino la sussistenza degli illeciti
amministrativi previsti dall'art. 64 della legge 29 dicembre 1990, n.
428,  procedono  alla  irrogazione delle relative sanzioni secondo la
procedura indicata nel quarto comma dell'articolo medesimo.
  L'A.I.M.A.  controlla  l'osservanza  delle disposizioni del decreto
ministeriale  7  giugno  1989,  n. 258, e della presente circolare da
parte dell'U.N.A.L.A.T. e delle associazioni titolari di quota.
                                              Il Ministro: SACCOMANDI