Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ha dettato nuove disposizioni nazionali per l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca previsto dall'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68. In particolare l'art. 6- bis, terzo comma, del menzionato decreto-legge prescrive che vengano inviate alle regioni ed all'A.I.M.A. le comunicazioni periodiche previste dall'art. 15 del regolamento CEE n. 1546/88. Poiche' viceversa il decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, recante le disposizioni applicative del prelievo supplementare sul latte di vacca, prevede che le comunicazioni sopraindicate vengano inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si rende necessario apportare alcune modifiche allo stesso decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, per armonizzarne le disposizioni al dettato del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391. In attesa che venga esperita la procedura prescritta per l'adozione di un decreto ministeriale che apporti le necessarie modifiche al decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, occorre disporre alcune prescrizioni urgenti, in modo da consentire all'U.N.A.L.A.T. ed a tutte le aziende di operare in conformita' al disposto dell'articolo 6- bis, terzo comma, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, gia' a partire dalle comunicazioni previste al termine del periodo 1990-91. Pertanto, tutte le aziende acquirenti, l'U.N.A.L.A.T. ed i produttori non associati sono tenuti, a decorrere dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, ad uniformarsi alle prescrizioni della circolare medesima. CAPO I Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo, ogni acquirente trasmette a tutti gli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione delle aziende produttrici, distinte dichiarazioni redatte in conformita' alle prescrizioni dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1546/88, relative ai produttori non associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale. Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo, ogni acquirente trasmette a tutti gli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione delle aziende produttrici, distinte dichiarazioni redatte in conformita' alle prescrizioni dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1546/88, relative ai produttori non associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale, unitamente ad una comunicazione indicante le quantita' globali di consegne effettuate dai produttori associati ubicati nel territorio di competenza di ciascun organo regionale, distinte secondo l'associazione di appartenenza. Le dichiarazioni e la comunicazione sopramenzionate devono essere redatte conformemente agli allegati modelli 5, 6 e 7, e devono contenere esclusivamente le informazioni relative ai produttori la cui azienda e' ubicata nel territorio di competenza dell'organo regionale cui sono dirette le dichiarazioni e la comunicazione medesima. Entro i termini sopramenzionati l'U.N.A.L.A.T. e le altre associazioni titolari di quota trasmettono all'A.I.M.A. le dichiarazioni prescritte dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1546/88. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo le regioni comunicano all'A.I.M.A. le quantita' globali di consegne effettuate dai produttori associati, distinte per associazione ed unione di appartenenza e la quantita' globale di consegne effettuata dai produttori non associati. Ove sussistano le condizioni, entro settantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 e le comunica tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota ed agli acquirenti. Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.L.A.T., le associazioni titolari di quota e gli acquirenti, limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.L.A.T., le associazioni titolari di quota e gli acquirenti limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore di materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo e' maggiorato in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88. CAPO II Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88, i produttori di latte non associati che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare agli organi regionali competenti una dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nel periodo di dodici mesi. L'U.N.A.L.A.T. e le associazioni titolari di quota trasmettono all'A.I.M.A. la medesima dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo. Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonche' ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attivita' di trattamento e/o trasformazione del latte. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258. I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli. In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantita' delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verita'. Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato. Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente capo II versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato. Le regioni comunicano sollecitamente all'A.I.M.A. la quantita' globale delle vendite dirette effettuate dai produttori non associati. Ove sussistano le condizioni l'A.I.M.A. calcola le compensazioni ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 e le comunica tempestivamente all'U.N.A.L.A.T., alle associazioni titolari di quota ed ai produttori non associati. CAPO III Le somme relative al prelievo supplementare dovute dall'U.N.A.L.A.T., dalle associazioni titolari di quota e dagli acquirenti limitatamente ai produttori non associati, e dai produttori non associati che effettuano vendite dirette, devono essere versate nei termini prescritti dal decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, esclusivamente in una contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare su latte di vacca", aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. I soggetti di cui al comma precedente devono versare l'importo del prelievo direttamente presso gli sportelli della suddetta sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Gli acquirenti, entro dieci giorni dal versamento, devono inviare agli organi regionali competenti in relazione alla ubicazione dell'azienda produttrice colpita dal prelievo supplementare, copia della ricevuta, facendo riferimento alle dichiarazioni inviate ai sensi del capo I ed indicando espressamente la parte del versamento ascrivibile a ciascun produttore. I produttori non associati devono effettuare analogo adempimento. L'U.N.A.L.A.T. e le associazioni titolari di quota entro il medesimo termine devono trasmettere all'A.I.M.A. la copia della ricevuta del versamento. CAPO IV Gli organi regionali controllano l'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, e della presente circolare da parte degli acquirenti e dei produttori non associati. In particolare essi verificano: che tutti gli acquirenti tengano la contabilita' prescritta dal decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, trasmettano le dichiarazioni e le comunicazioni prescritte dal capo I, e versino se del caso il prelievo supplementare; che i produttori non associati osservino le prescrizioni del capo II, relative alle vendite dirette. Gli organi regionali, ove accertino la sussistenza degli illeciti amministrativi previsti dall'art. 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, procedono alla irrogazione delle relative sanzioni secondo la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo medesimo. L'A.I.M.A. controlla l'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, e della presente circolare da parte dell'U.N.A.L.A.T. e delle associazioni titolari di quota. Il Ministro: SACCOMANDI