IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976); Vista l'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 giugno 1982, recante modifiche, nei confronti della Grecia, dell'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa a norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus da tipi esotici nonche' misure restrittive all'importazione di bovini ed ovini vivi dall'isola greca di Lesbo, ai fini della prevenzione della febbre catarrale ovina (blue tongue); Vista la decisione della commissione CEE del 30 marzo 1990 che abroga la decisione n. 81/11/CEE recante misure di protezione contro la febbre catarrale ovina (blue tongue); Ritenuto opportuno prendere atto con apposito provvedimento delle norme contenute nella sopracitata decisione; Ordina: Art. 1. L'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 18 giugno 1982, citata nelle premesse, e' abrogato.