Art. 12.
  Il  19 marzo 1991 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale
nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito,
come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del prezzo fisso
di  emissione  e  dell'importo del "diritto di sottoscrizione", senza
dietemi di interesse.
  La  sezione  di tesoreria provinciale di Roma rilascera', pertanto,
per detto versamento, separate quietanze di entrata al bilancio dello
Stato:  per  l'importo  relativo al "prezzo fisso di emissione" e per
quello relativo al "diritto di sottoscrizione".