Art. 14.
  Le  sottoscrizioni,  da  effettuare  per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria  centrale
dello  Stato,  a  cura  del  cassiere  del  debito pubblico, mediante
versamento del contante  o  su  presentazione  di  titoli  nominativi
scaduti e non prescritti, da reimpiegare.
  Le  sottoscrizioni  di cui al primo comma saranno eseguite in buoni
del Tesoro poliennali 12,50% - 19 marzo 1991/1998.  Dette  operazioni
avranno  inizio  il 19 marzo 1991 e termineranno il giorno precedente
la data di iscrizione nel gran libro del debito  pubblico  dei  buoni
del Tesoro poliennali di prossima emissione.
  La   Tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio  dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione  degli  articoli  precedenti,   dei   nuovi   buoni
nominativi  da  emettere,  che  fruttano  interessi  dalla data delle
quietanze stesse. In caso di presentazione di  titoli  nominativi  da
reimpiegare,  il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra   il   capitale   nominale   stesso  ed  il  relativo  prezzo  di
aggiudicazione,  nonche'  l'eventuale  importo  corrispondente   alla
frazione  inferiore  a  lire  centomila  del titolo presentato; sara'
operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge
19  settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta
legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.