Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi  con  il
presente  decreto  si  applicano le disposizioni del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre  1986,  n.
759,  con la precisazione che la ritenuta sugli "altri proventi", ivi
prevista, sara' applicata, in sede di rimborso dei buoni  emessi  con
il  presente  decreto,  su  lire  6,50%  pari  alla differenza fra il
capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1,
tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.