Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  la  Banca  d'Italia,  le aziende di
credito e loro istituti centrali di  categoria  nonche'  le  societa'
finanziarie   iscritte   all'albo  di  cui  all'art.  7  del  decreto
ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
3  del  4  gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per
conto di terzi.