Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno  regolati  dalle  norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti, a norma del
comma 1 dell'art. 1, una provvigione dell'1,25%, contro  rilascio  di
apposita  ricevuta  all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria
del contante.
  Tale  provvigione  verra'  attribuita,  in  tutto  o in parte, agli
incaricati del collocamento partecipanti all'asta in  relazione  agli
impegni  assunti  con  la  Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non
applicare alcun onere  di  intermediazione  sulle  sottoscrizioni  di
terzi  e  di  provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla
consegna dei titoli agli  aventi  diritto,  i  quali  sono  tenuti  a
corrispondere  soltanto  il  prezzo  di aggiudicazione pari al prezzo
fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto  di
sottoscrizione", senza dietimi di interesse.
  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".