Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte di cui al  precedente  articolo,  viene  eseguita  l'apertura
delle  buste  nei  locali  della  Banca  d'Italia  in  presenza di un
funzionario   della   Banca   medesima,    il    quale,    ai    fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi   importi   in   ordine
decrescente  di  prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7.
Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di  un  funzionario
del Tesoro, a cio' delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di
ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale  da  cui  risulta
l'ammontare   dei   buoni   assegnati   ed   il  relativo  prezzo  di
aggiudicazione. Tale  prezzo,  che  e'  costituito  dalla  somma  del
"prezzo  fisso  di  emissione"  e  dell'importo  da corrispondere per
"diritto di sottoscrizione",  sara'  reso  noto  mediante  comunicato
stampa.