Art. 2.
  Il  finanziamento dei progetti di cui all'allegato B e' subordinato
alla  formale  accettazione  da parte dei legali rappresentanti degli
enti  ivi  indicati,  oltre che delle condizioni di cui al successivo
capoverso, anche delle prescrizioni e condizioni evidenziate a fianco
di ciascun progetto.
  Il  finanziamento e' altresi' subordinato alla formale accettazione
da  parte  dei legali rappresentanti di tutti gli enti indicati negli
allegati  A  e  B  delle condizioni di cui all'allegato C al presente
decreto.