Art. 2. Il finanziamento dei progetti di cui all'allegato B e' subordinato alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti degli enti ivi indicati, oltre che delle condizioni di cui al successivo capoverso, anche delle prescrizioni e condizioni evidenziate a fianco di ciascun progetto. Il finanziamento e' altresi' subordinato alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli enti indicati negli allegati A e B delle condizioni di cui all'allegato C al presente decreto.