Art. 3.
  Subordinatamente  alla  formale  accettazione  da  parte dei legali
rappresentanti degli enti titolari del finanziamento delle condizioni
e   prescrizioni   di   cui  al  precedente  art.  2  e'  autorizzata
l'erogazione  a  favore  degli enti medesimi di una quota pari al 20%
dell'intero importo finanziato risultante dall'allegato A al presente
decreto.