Art. 3. Subordinatamente alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti degli enti titolari del finanziamento delle condizioni e prescrizioni di cui al precedente art. 2 e' autorizzata l'erogazione a favore degli enti medesimi di una quota pari al 20% dell'intero importo finanziato risultante dall'allegato A al presente decreto.