Art. 6.
  La  regolare  esecuzione delle attivita' e' sottoposta al controllo
di  una  apposita  commissione di alta vigilanza nominata con decreto
del  Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone
di   elevata   qualificazione  tecnico-amministrativa,  che  avra'  i
seguenti compiti:
   vigilare   sul   rispetto   delle   modalita'  esecutive  e  delle
osservazioni e prescrizioni di cui agli allegati B e C esprimendo, in
proposito,  specifico  parere  anche ai fini della determinazione dei
successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate
dai  soggetti  ammessi  a finanziamento nonche' sulle procedure degli
eventuali affidamenti di attivita' a soggetti terzi;
   esprimere  parere  sugli  eventuali fatti impeditivi alla regolare
esecuzione   delle   attivita'  segnalate  dai  soggetti  ammessi  al
finanziamento nonche' sulle eventuali proposte di modifica;
   relazionare   periodicamente   sullo   stato   di   utilizzo   dei
finanziamenti  anche  in relazione ai tempi previsti per l'attuazione
dei singoli interventi;
   esprimere,  altresi', parere sulle questioni comunque interessanti
l'esecuzione  delle attivita' di cui al presente decreto su richiesta
del Ministero;
   fornire attivita' di consulenza al Ministero per specifici quesiti
proposti dai soggetti ammessi al finanziamento.