Art. 6. La regolare esecuzione delle attivita' e' sottoposta al controllo di una apposita commissione di alta vigilanza nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa, che avra' i seguenti compiti: vigilare sul rispetto delle modalita' esecutive e delle osservazioni e prescrizioni di cui agli allegati B e C esprimendo, in proposito, specifico parere anche ai fini della determinazione dei successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate dai soggetti ammessi a finanziamento nonche' sulle procedure degli eventuali affidamenti di attivita' a soggetti terzi; esprimere parere sugli eventuali fatti impeditivi alla regolare esecuzione delle attivita' segnalate dai soggetti ammessi al finanziamento nonche' sulle eventuali proposte di modifica; relazionare periodicamente sullo stato di utilizzo dei finanziamenti anche in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei singoli interventi; esprimere, altresi', parere sulle questioni comunque interessanti l'esecuzione delle attivita' di cui al presente decreto su richiesta del Ministero; fornire attivita' di consulenza al Ministero per specifici quesiti proposti dai soggetti ammessi al finanziamento.