Art. 7. Gli oneri comunque connessi alle attivita' della commissione sono posti a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento nella misura pari allo 0,30 per cento dei finanziamenti stessi. Tale somma verra' proporzionalmente detratta dai singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario e contestualmente erogata.