Art. 7.
  Gli  oneri  comunque connessi alle attivita' della commissione sono
posti  a  carico  dei  soggetti  beneficiari  del finanziamento nella
misura  pari allo 0,30 per cento dei finanziamenti stessi. Tale somma
verra'  proporzionalmente  detratta  dai  singoli  ratei di pagamento
effettuati  a  favore  del  soggetto  beneficiario  e contestualmente
erogata.