Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  dell'art.  1  hanno  effetto  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 1991
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro delle finanze
         FORMICA