Art. 3. 1. Per far fronte alle prime urgenti necessita' correlate all'attuazione della presente ordinanza, il Fondo per la protezione civile e' integrato dell'importo di lire 30 miliardi mediante prelevamento dal cap. 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Eventuali contributi provenienti dalla Comunita' economica europea (CEE) o da altri Stati esteri affluiranno al Fondo per la protezione civile ad integrazione del predetto stanziamento.