Art. 3.
  1.   Per   far  fronte  alle  prime  urgenti  necessita'  correlate
all'attuazione della presente ordinanza, il Fondo per  la  protezione
civile  e'  integrato  dell'importo  di  lire  30  miliardi  mediante
prelevamento dal cap. 4295 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno.
  2.  Eventuali  contributi  provenienti  dalla  Comunita'  economica
europea (CEE) o da altri Stati esteri affluiranno  al  Fondo  per  la
protezione civile ad integrazione del predetto stanziamento.