Art. 4. 1. Per far fronte agli inteventi in atto, sono autorizzate - nelle more del trasferimento al Fondo per la protezione civile degli stanziamenti di cui all'art. 3 concessioni di anticipazioni in favore delle amministrazioni ed enti di cui agli articoli 1 e 2. 2. Gli importi da trasferire alle amministrazioni ed enti interessati sulla base di motivate richieste saranno quantificati con successivi decreti. 3. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, citata nelle premesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1991 Il Ministro: LATTANZIO