Art. 4.
  1.  Per far fronte agli inteventi in atto, sono autorizzate - nelle
more del trasferimento  al  Fondo  per  la  protezione  civile  degli
stanziamenti di cui all'art. 3 concessioni di anticipazioni in favore
delle amministrazioni ed enti di cui agli articoli 1 e 2.
  2.   Gli   importi  da  trasferire  alle  amministrazioni  ed  enti
interessati sulla base di motivate richieste saranno quantificati con
successivi decreti.
  3.  Ai  fini  della rendicontazione si applicano le disposizioni di
cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,  n.  730,  citata  nelle
premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO