Art. 2.
  Al  rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello
dovuto per gli anni 1986 e 1987 si provvedera'  entro  trenta  giorni
dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente decreto,
mentre per il corrispettivo dovuto per gli  anni  finanziari  1988  e
seguenti  si provvedera' entro il mese di giugno dell'anno successivo
a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.