Art. 13.
  Le   offerte   degli   operatori,  riportate  su  apposito  modello
predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione  del
nominale  complessivo  espresso  in  ECU dei buoni che essi intendono
sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola
offerta,  multipla  di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate,
distintamente, la quota  parte  da  regolare  in  lire  e  quella  da
regolare in ECU.
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  ECU  100.000 di
capitale nominale.
  Sul  modello  di  partecipazione  all'asta potranno essere indicate
fino a un massimo di cinque  offerte.  Nello  stesso  modello  dovra'
essere  comunicata  la  filiale  della Banca d'Italia presso la quale
l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore  in  lire
dei  titoli  assegnati,  ovvero  il corrispondente estero della Banca
d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine
segnalati  la  sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono
depositare i titoli negli appositi conti accentrati e  l'intestatario
dei conti medesimi.