Art. 16. L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al tasso d'interesse piu' elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte ai procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.