Art. 19. L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interesi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia. Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dall'apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988. La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sara' effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale. Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.