Art. 2. Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite "banca abilitata", i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.