Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  la  Banca  d'Italia,  le aziende di
credito e i loro istituti centrali  di  categoria,  gli  istituti  di
credito  speciale  e gli operatori di cui al decreto ministeriale del
29 marzo 1988, i quali intervengono in  proprio  e  per  conto  della
clientela.
  Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta,
sono facoltizzati a regolare, tramite  "banca  abilitata",  i  titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.