Art. 3.
  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  8,  9  e  10 del presente
decreto, il valore dell'ECU e' uguale al valore dell'unita' monetaria
europea  attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore
e' determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri
della Comunita' europea fissati come appresso.
  In conformita' al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e
successive modificazioni, l'unita' monetaria europea  e'  attualmente
definita quale somma delle seguenti componenti:
     0,6242   marco tedesco;
     1,332    franco francese;
     0,08784  lira sterlina;
   151,8      lire italiane;
     0,2198   fiorino olandese;
     3,301    franchi belgi;
     6,885    pesetas spagnole;
     0,130    franco lussemburghese;
     0,1976   corona danese;
     0,008552 sterlina irlandese;
     1,440    dracma greca;
     1,393    escudo portoghese.
  Tale base puo' essere modificata dalla Comunita' europea, anche con
riguardo  alle  valute  componenti;  nel  qual  caso  il  sistema  di
determinazione dell'ECU sara' modificato in conformita'.