Art. 7.
  Il  rimborso  dei  buoni  e  il  pagamento degli interessi verranno
effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.
  Il  capitale  da  rimborsare  e  gli  interessi  da  pagare in lire
italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al  valore
nominale  in  ECU  convertito in lire italiane sulla base della media
delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e  di
Milano,  rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 5 marzo
1992.
  Ove  necessario,  gli  importi  da  corrispondere  in  lire saranno
arrotondati alle 5 lire piu' vicine, per eccesso  o  per  difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi.
  Nel  caso  in cui per tale data non fosse possibile determinare sul
mercato italiano la quotazione lira/ECU verra' applicata  quella  del
giorno immediatamente precedente.
  Gli operatori "residenti e non residenti" per ottenere il pagamento
degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno
avanzare  richiesta  tramite  la  "banca  abilitata" intestataria del
conto di  deposito  accentrato,  entro  il  quindicesimo  giorno  che
precede la data di pagamento.
  Ove  necessario,  gli importi netti da corrispondere in ECU saranno
arrotondati alla cifra decimale, per eccesso o per difetto,  aseconda
che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.