Art. 10. 1. Nei casi in cui le misure di tutela adottabili, ai sensi delle norme gia' in vigore, direttamente dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, dall'autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persona detenuta, dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non sono ritenute adeguate al fine di assicurare l'incolumita' dei soggetti elencati nell'articolo 9 (( e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio, )) puo' essere definito uno speciale programma di protezione, comprendente, se necessario, anche misure di assistenza. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, da (( due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalita' organizzata )) e da cinque funzionari e ufficiali esperti nel settore. Per i compiti di segreteria e istruttori la Commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. 3. Le misure di protezione e di assistenza a favore delle persone ammesse allo speciale programma di cui al comma 1, nonche' i criteri di formulazione del programma medesimo e le modalita' di attuazione, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la Commissione centrale di cui al comma 2. Non si applica l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a).
(a) La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo del relativo art. 17: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ".