Art. 5.
  Il  Ministro  per il coordinamento della protezione civile provvede
alla nomina dei collaudatori il  cui  onere  e'  a  carico  dell'ente
appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO