Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato fino al 31 marzo 1991 in lire 241.862.000.000, comprensive del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (a). (( Tali maggiori entrate vengono iscritte in apposito capitolo di bilancio. )) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990 recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato 'Jet Fuel JP/4', sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il 'Jet Fuel JP/4' gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonche' ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".