Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato fino al 31 marzo 1991 in lire  241.862.000.000,  comprensive
del controvalore delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, si
provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
provvedimenti  adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno 1990, n. 165 (a). (( Tali maggiori entrate vengono iscritte in
apposito capitolo di bilancio. ))
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del
          D.L. n.  90/1990 recante disposizioni in materia di
          determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
          contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti:
          "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
          Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione
          dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
          sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse
          dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio
          diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato
          'Jet Fuel JP/4', sul petrolio lampante per uso di
          illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas
          da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi
          da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di
          cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto
          3), F), punto 1), e H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della
          tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli
          aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle
          variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti
          che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti
          prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente
          metodo CIP. Per il 'Jet Fuel JP/4' gli aumenti o le
          riduzioni sono disposti in misura corrispondente al
          rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per
          gli oli combustibili diversi da quelli speciali,
          semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni
          sono disposti in misura corrispondente alla variazione di
          aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della
          quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli
          combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione
          sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi
          medi europei relativa alla destinazione per uso
          autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli
          aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di
          illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di
          riduzione dell'imposta di fabbricazione e della
          corrispondente sovrimposta di confine possono essere
          adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori
          entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti
          di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente
          comma, nonche' ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417.
          I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati
          contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto
          dalla data della loro pubblicazione".