Art. 2.
  Le   domande,   in   duplice   copia,  dovranno  essere  inoltrate,
utilizzando  il  modello  il  cui  fac-simile  si  allega al presente
decreto. Detto modello, a firma autenticata del produttore, compilato
in  ogni  sua  parte,  dovra'  essere  trasmesso ai competenti uffici
regionali  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  estirpazione e,
comunque, non oltre il 1 dicembre 1992. Le domande eventualmente gia'
presentate  in  data  antecedente  alla  pubblicazione  del  presente
decreto  saranno  considerate  valide  purche'  contengano  tutti gli
elementi  di  cui al modello allegato. Eventuali elementi integrativi
dovranno   essere  prodotti  dagli  interessati  agli  stessi  uffici
competenti,  soprattutto  per  la  parte  relativa  al vincolo di non
reimpianto per quindici anni.