Art. 2. Le domande, in duplice copia, dovranno essere inoltrate, utilizzando il modello il cui fac-simile si allega al presente decreto. Detto modello, a firma autenticata del produttore, compilato in ogni sua parte, dovra' essere trasmesso ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 1 dicembre 1992. Le domande eventualmente gia' presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto saranno considerate valide purche' contengano tutti gli elementi di cui al modello allegato. Eventuali elementi integrativi dovranno essere prodotti dagli interessati agli stessi uffici competenti, soprattutto per la parte relativa al vincolo di non reimpianto per quindici anni.