Art. 3.
  Gli uffici regionali competenti per territorio, dopo aver esaminato
il contenuto di ciascuna domanda, procederanno a verificare sul posto
l'esattezza  dei  dati  forniti  e  la  sussistenza  delle condizioni
necessarie per l'accoglimento della domanda stessa.
  Nel  caso  positivo gli stessi uffici comunicheranno al produttore,
direttamente  o, se del caso, tramite l'associazione intermediaria, a
mezzo   raccomandata,  l'esito  della  domanda  entro  due  mesi  dal
ricevimento della stessa.