Art. 3. Gli uffici regionali competenti per territorio, dopo aver esaminato il contenuto di ciascuna domanda, procederanno a verificare sul posto l'esattezza dei dati forniti e la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda stessa. Nel caso positivo gli stessi uffici comunicheranno al produttore, direttamente o, se del caso, tramite l'associazione intermediaria, a mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa.