Art. 5. L'autorita' regionale competente per territorio dovra' effettuare periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni, visite ispettive nell'azienda beneficiata per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi o in termini piu' ristretti ove necessario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, nonche' all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo. In caso di riscontrata inosservanza da parte dei produttori degli obblighi assunti con la domanda di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dovra' intraprendere tempestivamente le azioni necessarie al recupero delle somme erogate cosi' come previsto dal terzo e quarto comma dell'art. 6 del regolamento CEE n. 2604/90. Gli stessi uffici regionali competenti per territorio dovranno, inoltre, comunicare al Ministero entro il 30 maggio di ogni anno le superfici, con loro identificazione catastale, interessate dalle domande di premio di estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione, ripartite per varieta'.