Art. 5.
  L'autorita'  regionale  competente per territorio dovra' effettuare
periodicamente,  almeno  una volta ogni cinque anni, visite ispettive
nell'azienda beneficiata per verificare il regolare adempimento delle
norme  comunitarie,  comunicandone  l'esito,  entro i quindici giorni
successivi  o  in termini piu' ristretti ove necessario, al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste - Direzione generale della tutela
economica dei prodotti agricoli - Divisione V, nonche' all'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
  In  caso  di riscontrata inosservanza da parte dei produttori degli
obblighi assunti con la domanda di cui all'art. 1, l'Azienda di Stato
per   gli   interventi   nel  mercato  agricolo  -  A.I.M.A.,  dovra'
intraprendere  tempestivamente le azioni necessarie al recupero delle
somme  erogate cosi' come previsto dal terzo e quarto comma dell'art.
6 del regolamento CEE n. 2604/90.
  Gli  stessi  uffici  regionali  competenti per territorio dovranno,
inoltre,  comunicare  al Ministero entro il 30 maggio di ogni anno le
superfici,  con  loro  identificazione  catastale,  interessate dalle
domande   di   premio   di   estirpazione   e  quelle  sottoposte  ad
estirpazione, ripartite per varieta'.