Art. 4. Il produttore, entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dovra' eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi estirpati inadatti al reimpianto. Il produttore e' tenuto, inoltre, a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista dell'estirpazione alla competente autorita' regionale, la quale accertera' con una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in conformita' alla normativa comunitaria ed attestera' il momento in cui sono state eseguite, utilizzando lo spazio appositamente riservato nel modello allegato al presente decreto. L'amministrazione regionale, ove preveda di non poter presenziare alle operazioni di estirpazione alla data preannunciata, potra' far slittare, con preavviso, la data indicata di non piu' di sette giorni. Gli uffici regionali, una volta terminato l'iter della pratica, trasmetteranno le domande completate delle annotazioni dovute, ritenute ammissibili al premio comunitario, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo che provvedera' alla liquidazione del premio medesimo ai produttori aventi diritto.