Art. 4.
  Il  produttore,  entro  tre  mesi  dalla  data di ricevimento della
comunicazione  dovra'  eseguire  l'estirpazione  e rendere gli alberi
estirpati inadatti al reimpianto. Il produttore e' tenuto, inoltre, a
comunicare,  con  preavviso  di almeno venti giorni, la data prevista
dell'estirpazione  alla  competente  autorita'  regionale,  la  quale
accertera'  con  una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto
luogo  in  conformita'  alla  normativa  comunitaria ed attestera' il
momento   in   cui   sono   state  eseguite,  utilizzando  lo  spazio
appositamente  riservato  nel  modello  allegato al presente decreto.
L'amministrazione  regionale,  ove  preveda  di non poter presenziare
alle  operazioni  di estirpazione alla data preannunciata, potra' far
slittare,  con  preavviso,  la  data  indicata  di  non piu' di sette
giorni.
  Gli  uffici  regionali,  una  volta terminato l'iter della pratica,
trasmetteranno   le  domande  completate  delle  annotazioni  dovute,
ritenute  ammissibili al premio comunitario, all'Azienda di Stato per
gli interventi nel mercato agricolo che provvedera' alla liquidazione
del premio medesimo ai produttori aventi diritto.