Art. 2.
               Mappatura degli impianti di acquedotto
  1.  Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di
acquedotto,  su  conformi  direttive  delle  autorita'  regionali  da
emanarsi  entro  un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
redigono e trasmettono alle unita' sanitarie  locali,  ai  presidi  e
servizi  multizonali  di  prevenzione,  ai  comuni  ed  alle  regioni
territorialmente   interessati   la   mappatura   delle   opere    di
attingimento,   di  trasporto,  di  raccolta,  di  trattamento  e  di
distribuzione, fino i rami terminali della rete,  dell'acqua  fornita
all'utenza.
  2.  Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di
cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  3.  Su  conformi  direttive  indicate  in apposito provvedimento da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,
le  regioni  elaborano  la  documentazione  di  cui  al  comma  1, la
trasmettono  al  Ministero  della  sanita'   e   tempestivamente   la
aggiornano.   Dette   elaborazioni  e/o  aggiornamenti  avvengono  di
concerto con le altre regioni  interessate  allorche'  si  tratti  di
impianti di acquedotto di interesse interregionale.