Art. 2. Mappatura degli impianti di acquedotto 1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorita' regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unita' sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione, fino i rami terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza. 2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della sanita' e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorche' si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.