Art. 3. Controlli sanitari 1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unita' sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare - anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali: a) emettono il giudizio di qualita' e di idoneita' d'uso sulle acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4; b) verificano la conformita' delle risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresi' segnalano, con carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali difformita' riscontrate; c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualita' delle risorse idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 5; d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto. 2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione: a) verificano la conformita' delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unita' sanitaria lo- cale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unita' sanitaria lo- cale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformita' riscontrate.