Art. 3.
                         Controlli sanitari
  1.  Nell'ambito  dello svolgimento dei controlli sanitari le unita'
sanitarie locali - servizio igiene pubblica  o  servizio  similare  -
anche  sulla  base  delle  risultanze  analitiche e delle valutazioni
eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:
    a) emettono il giudizio di qualita' e di  idoneita'  d'uso  sulle
acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4;
    b)   verificano   la   conformita'  delle  risultanze  dell'esame
ispettivo  e  dei  dati  analitici  acquisiti   e/o   rilevati   alle
prescrizioni  della  normativa  di settore ed altresi' segnalano, con
carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o  alla  regione
e/o  ai  soggetti  gestori  di  impianto  d'acquedotto  le  eventuali
difformita' riscontrate;
    c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o  della  regione
e/o  dei  soggetti  gestori  dell'impianto  d'acquedotto,  degli atti
necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualita' delle  risorse
idriche  e  dell'acqua  condottata  ovvero  propongono l'adozione dei
provvedimenti  cautelativi,  contingibili  ed  urgenti  di   cui   al
successivo art. 5;
    d)  trasmettono  periodicamente,  anche  in  forma  sintetica, le
risultanze dell'esame ispettivo e dei dati  analitici  acquisiti  e/o
rilevati  al  comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto
d'acquedotto.
  2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e
servizi multizonali di prevenzione:
    a) verificano  la  conformita'  delle  risultanze  dei  controlli
analitici  effettuati  alle  prescrizioni della normativa di settore,
trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unita' sanitaria  lo-
cale  e  segnalano, con carattere d'urgenza, all'unita' sanitaria lo-
cale, al comune, alla regione ed ai  soggetti  gestori  dell'impianto
d'acquedotto eventuali difformita' riscontrate.