Art. 4.
              Giudizio di qualita' e di idoneita' d'uso
  1.  Il  giudizio di qualita' sull'acqua destinata al consumo umano,
fondato  sulle  risultanze  dell'esame  ispettivo  e  dei   controlli
analitici,  e'  emesso  seguendo  le indicazioni ed i criteri esposti
nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.
  2. L'uso delle acque destinate al consumo umano e'  subordinato  al
giudizio di cui sopra.
  3.  Per  le acque gia' in distribuzione alla data di emanazione del
presente decreto il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito,
sempreche' risultino conformi alla normativa,  gli  ultimi  controlli
analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.