Art. 4. Giudizio di qualita' e di idoneita' d'uso 1. Il giudizio di qualita' sull'acqua destinata al consumo umano, fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici, e' emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante. 2. L'uso delle acque destinate al consumo umano e' subordinato al giudizio di cui sopra. 3. Per le acque gia' in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneita' d'uso si intende acquisito, sempreche' risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.