Art. 5. Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti 1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unita' sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico- sanitari. 2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, piu' comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'autorita' sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza del Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla loro adozione. 4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualita' delle risorse idriche e dell'acqua condottata.