Art. 5.
         Provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti
  1.  Qualora  sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli
utenti della  risorsa  idrica,  il  sindaco  adotta  i  provvedimenti
cautelativi,  contingibili  ed urgenti proposti dall'unita' sanitaria
locale  che  ha  effettuato  e/o  verificato  i  controlli  igienico-
sanitari.
  2.  In  caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza
di tutela della salute degli utenti della risorsa  idrica  coinvolga,
per  una  medesima  causa,  piu'  comuni,  il presidente della giunta
regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti
proposti dall'autorita' sanitaria che ha effettuato e/o verificato  i
controlli igienico-sanitari.
  3.  I  provvedimenti  di  cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un
approvvigionamento idrico pari almeno a 1000  metri  cubi  al  giorno
oppure  una  popolazione  pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a
conoscenza del Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla loro
adozione.
  4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1
e 2,  le  regioni,  i  comuni  ed  i  soggetti  gestori  di  impianto
d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli
atti  necessari  a  salvaguardare  e/o a promuovere la qualita' delle
risorse idriche e dell'acqua condottata.