Art. 6. Approvvigionamento idrico d'emergenza 1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla loro adozione. 2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.