Art. 6.
                Approvvigionamento idrico d'emergenza
  1.  Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile
un approvvigionamento idrico d'emergenza, le  regioni  affidano,  ove
possibile,  l'attuazione  e la gestione del relativo servizio ad enti
pubblici  gestori   di   impianti   di   acquedotto   particolarmente
qualificati  con  provvedimenti  che  sono  portati  a conoscenza del
Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla loro adozione.
  2. Fa parte integrante del provvedimento regionale  di  affidamento
di  cui  al  comma  1  un dettagliato rapporto tecnico concernente le
strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.