Art. 7. Rapporti con le regioni 1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanita' entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualita' delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.