Art. 7.
                       Rapporti con le regioni
  1.  Le  regioni  trasmettono al Ministero della sanita' entro il 31
gennaio di ciascun anno, una dettagliata  relazione  sullo  stato  di
applicazione  delle  disposizioni  di settore concernenti la qualita'
delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche  d'ordine
igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve,
medio  e  lungo  periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi
proponibili per eliminarle.