Art. 8.
                       Attivita' di vigilanza
  1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato
e   degli   enti   territoriali   e  locali  definite  dalla  vigente
legislazione,   le    funzioni    ispettive    per    la    vigilanza
sull'applicazione  del  presente  decreto  possono  essere  svolte da
ispettori nominati con apposito decreto del Ministro  della  sanita'.
Detti  ispettori  possono  accedere  ad  ogni  impianto  e/o  sede di
attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti  i  dati,  le
informazioni  ed  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  delle
funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento  rilasciato
dall'autorita'  che  li  ha  nominati  e  sono  ufficiali  di polizia
giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.
  2. Per l'applicazione  del  presente  decreto  le  regioni  possono
disporre  ispezioni  nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi
di proprio personale.