Art. 8. Attivita' di vigilanza 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanita'. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attivita' di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite. 2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale.