ALLEGATO VI GIUDIZIO DI QUALITA' E DI IDONEITA' D'USO Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. 1) L'unita' sanitaria locale sulla base del riscontro analitico relativo all'acqua, alla captazione o a livello di impianto di trasporto, trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente della giunta regionale, a seconda dei casi, l'adozione o meno di provvedimenti cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione dell'immissione in rete di distribuzione) per le acque che superino per uno o piu' dei vari parametri presi in considerazione nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, i relativi valori limite numerici od organolettici fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un opportuno trattamento di potabilizzazione) una condizione di normalita'. La promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario o semplicemente estetico-organolettico del parametro o dei parametri riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonche' in relazione a fenomeni di arricchimento naturale delle acque. Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto, cloruri e conteggio delle colonie su agar, parametri per i quali nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, vengono riportati solo i valori consigliati ovvero considerazioni sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unita' sanitaria lo- cale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione i provvedimenti relativi all'immissione, con o senza limitazione d'uso, nella rete di distribuzione delle acque che risultino disattendere tali osservazioni. Per conducibilita' elettrica specifica, sostanze estraibili con cloroformio, calcio, potassio e boro, parametri per i quali al momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A. rela- tive, e' auspicabile infine che i valori riscontrati agli esami analitici non si discostino in maniera eccessiva dai rispettivi valori guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri; in caso contrario, il sindaco adotta, su proposta dell'unita' sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con o senza limitazioni d'uso, delle acque con dette caratteristiche nella rete di distribuzione. 2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente, nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse eventuali indici di inquinamento nell'acqua prelevata dalla rete di distribuzione, il sindaco, su proposta dell'unita' sanitaria locale, adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel punto o nel tratto di rete interessato, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione.
(1) Per cio' che concerne l'avvio o meno di un'acqua dolce di origine superficiale al trattamento di potabilizzazione nonche' per la scelta del trattamento piu' appropriato, vigono le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. Il processo di potabilizzazione adottato dovra' comunque garantire la rispondenza dell'acqua distribuita alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Per cio' che invece concerne le acque dolci di origine sotterranea e le acque salmastre o marine, sia in relazione alle caratteristiche proprie della risorsa idrica esaminata che in relazione alle caratteristiche insediative della zona capaci di alterarne la normale facies, si disporra', se necessario, un adeguato trattamento di potabilizzazione capace comunque di garantire la rispondenza dell'acqua distribuita alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. (2) A riguardo dei parametri di cui alla nota (4) dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si ribadisce che, mentre per alcuni di essi (alghe, elminti, funghi, protozoi e Pseudomonas aeruginosa) si auspica la loro assenza nell'acqua potabile in correlazione con una possibile diffusione di malattie infettive attraverso il veicolo idrico (trattandosi di indicatori di qualita' che, in quanto tali, solo in particolari circostanze possono rendere pericolosa l'assunzione di acqua), per gli altri parametri (batteriofagi anti E. Coli, enterobatteri patogeni, enterovirus e stafilococchi patogeni) e' prescritta la loro obbligatoria assenza nell'acqua potabile immessa nella rete di distribuzione. (3) Nel rilevare che l'effettuazione delle operazioni di campionamento riveste un'importanza non inferiore a quella dell'analisi vera e propria, si precisa che e' indispensabile che dette operazioni siano svolte da personale qualificato dell'unita' sanitaria locale (servizio d'igiene pubblica o similare) o dei presidi e servizi multizonali di prevenzione, nell'ambito delle eventuali indicazioni specifiche fornite dal responsabile del laboratorio di analisi. (4) L'unita' sanitaria locale stabilisce anche la densita' dei punti di prelievo in relazione alle specifiche esigenze locali di monitoraggio; la mobilita' dei punti di prelievo, nell'ordinaria routine, e' subordinata, tra l'altro, alla possibilita' di poter effettuare raffronti statisticamente significativi. (5) Poiche' non sono ipotizzabili a priori tutte le possibili interferenze che un'acqua puo' subire per fenomeni naturali e non, occorre estendere le indagini analitiche, secondo le circostanze e soprattutto per acque di origine superficiale, anche al controllo di parametri non compresi tra quelli considerati in questo stesso paragrafo 2) e relativi alla presenza, anche sospettata, di sostanze tossiche e/o nocive per la salute dell'uomo o comunque tali da peggiorare la qualita' dell'acqua in esame. (6) Si intende per "analisi completa" la rilevazione di tutti i parametri elencati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ad eccezione del parametro n. 41. (7) L'utilizzazione di tali acque senza alcun trattamento potabilizzante, ove questo non sia richiesto da altre esigenze, e' ammesso solo quando il conteggio delle colonie su agar a 36 C sia inferiore a 30, senza sensibili variazioni nel tempo ed anche a seguito del variare delle condizioni meteorologiche. (8) Nel caso di acque prelevate da pozzi che attingono da falde a lento ricambio, la procedura descritta puo' essere semplificata. (9) Nell'eventualita' di un tale tipo di trattamento e' opportuno, qualora sia indispensabile, adottare criteri di clorazione delle acque, quali ad esempio l'uso di cloratori in serie, che, seppure in dipendenza dallo stato e dalle condizioni dell'impianto di acquedotto, possono favorire il riscontro di tassi di cloro residuo libero non solo contenuti e sufficienti ma anche di livello costante e simile nei vari tratti della rete di distribuzione, ivi compresi i punti di messa a disposizione dell'utente dell'acqua. Qualora invece vengano impiegati disinfettanti diversi da quelli rilevabili con il parametro in questione, vigono le disposizioni di cui alla nota (3) dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, n. 236. (10) A riguardo delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate a scopo potabile vigono le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515. E' pertanto auspicabile che le regioni, anche nell'espletamento delle funzioni loro assegnate dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, uniformino ai contenuti del presente decreto i compiti operativi eventualmente delegati alle unita' sanitarie locali e/o ai presidi e servizi multizonali di prevenzione. (11) Per interventi mirati o di particolare impegno. (12) Vedi nota (3). (13) Nelle more della trasmissione da parte dei gestori alle unita' sanitarie locali ed ai presidi e servizi multizonali di prevenzione degli elaborati tecnici di cui all'art. 2, comma 1, ed al paragrafo 1) dell'allegato II, le predette unita' sanitarie locali procedono per quanto di competenza sulla base di elementi conoscitivi acquisiti autonomamente.