(all. 6 - art. 1)
                                                          ALLEGATO VI
              GIUDIZIO DI QUALITA' E DI IDONEITA' D'USO
   Ai  sensi  della  presente normativa le acque destinate al consumo
umano debbono rispondere ai requisiti  indicati  nell'allegato  I  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
    1)  L'unita'  sanitaria locale sulla base del riscontro analitico
relativo all'acqua, alla  captazione  o  a  livello  di  impianto  di
trasporto,  trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente
della giunta regionale, a seconda dei  casi,  l'adozione  o  meno  di
provvedimenti   cautelativi   (quali,   ad  esempio,  la  sospensione
dell'immissione in rete di distribuzione) per le acque  che  superino
per   uno   o   piu'  dei  vari  parametri  presi  in  considerazione
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988,  n.  236,  i  relativi  valori limite numerici od organolettici
fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un  opportuno
trattamento  di  potabilizzazione)  una  condizione di normalita'. La
promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata
in   relazione   allo   specifico   impatto   igienico-sanitario    o
semplicemente  estetico-organolettico  del  parametro o dei parametri
riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonche'  in  relazione  a
fenomeni di arricchimento naturale delle acque.
   Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto,
cloruri  e  conteggio  delle  colonie  su agar, parametri per i quali
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio
1988,  n.  236,  vengono  riportati  solo i valori consigliati ovvero
considerazioni sulle loro  ripercussioni  sugli  aspetti  qualitativi
dell'acqua,  il  sindaco adotta su proposta dell'unita' sanitaria lo-
cale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la
popolazione i provvedimenti  relativi  all'immissione,  con  o  senza
limitazione  d'uso,  nella  rete  di  distribuzione  delle  acque che
risultino disattendere tali osservazioni.
   Per conducibilita' elettrica specifica,  sostanze  estraibili  con
cloroformio,  calcio,  potassio  e  boro,  parametri  per  i quali al
momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A.   rela-
tive,  e'  auspicabile  infine  che  i  valori riscontrati agli esami
analitici non si  discostino  in  maniera  eccessiva  dai  rispettivi
valori  guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri;
in  caso  contrario,  il  sindaco  adotta,  su  proposta  dell'unita'
sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con
o  senza  limitazioni  d'uso,  delle  acque con dette caratteristiche
nella rete di distribuzione.
    2)   Fermo   restando   quanto    esplicitato    precedentemente,
nell'ipotesi  in  cui  qualche esame analitico evidenziasse eventuali
indici  di  inquinamento   nell'acqua   prelevata   dalla   rete   di
distribuzione,  il sindaco, su proposta dell'unita' sanitaria locale,
adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti  cautelativi,  nel
punto  o  nel  tratto  di  rete  interessato, sulla base del rapporto
rischi/benefici per la popolazione.
 
             (1)  Per  cio'  che  concerne l'avvio o meno di un'acqua
          dolce   di   origine   superficiale   al   trattamento   di
          potabilizzazione nonche' per la scelta del trattamento piu'
          appropriato,  vigono  le disposizioni di cui all'art. 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  1982,  n.
          515.   Il  processo  di  potabilizzazione  adottato  dovra'
          comunque garantire la  rispondenza  dell'acqua  distribuita
          alle  prescrizioni  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
             Per cio' che invece concerne le acque dolci  di  origine
          sotterranea e le acque salmastre o marine, sia in relazione
          alle caratteristiche proprie della risorsa idrica esaminata
          che  in  relazione  alle  caratteristiche insediative della
          zona capaci di alterarne la normale facies,  si  disporra',
          se  necessario, un adeguato trattamento di potabilizzazione
          capace comunque  di  garantire  la  rispondenza  dell'acqua
          distribuita   alle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
             (2) A riguardo  dei  parametri  di  cui  alla  nota  (4)
          dell'allegato  I al decreto del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 236, si ribadisce che, mentre per alcuni
          di essi (alghe, elminti,  funghi,  protozoi  e  Pseudomonas
          aeruginosa)  si auspica la loro assenza nell'acqua potabile
          in correlazione con una possibile  diffusione  di  malattie
          infettive  attraverso  il  veicolo  idrico  (trattandosi di
          indicatori  di  qualita'  che,  in  quanto  tali,  solo  in
          particolari    circostanze   possono   rendere   pericolosa
          l'assunzione   di   acqua),   per   gli   altri   parametri
          (batteriofagi   anti   E.   Coli,  enterobatteri  patogeni,
          enterovirus e stafilococchi patogeni) e' prescritta la loro
          obbligatoria assenza nell'acqua potabile immessa nella rete
          di distribuzione.
             (3) Nel rilevare che l'effettuazione delle operazioni di
          campionamento riveste un'importanza non inferiore a  quella
          dell'analisi   vera   e   propria,   si   precisa   che  e'
          indispensabile  che  dette  operazioni  siano   svolte   da
          personale    qualificato   dell'unita'   sanitaria   locale
          (servizio d'igiene pubblica o similare)  o  dei  presidi  e
          servizi   multizonali  di  prevenzione,  nell'ambito  delle
          eventuali indicazioni specifiche fornite  dal  responsabile
          del laboratorio di analisi.
             (4)   L'unita'  sanitaria  locale  stabilisce  anche  la
          densita' dei punti di prelievo in relazione alle specifiche
          esigenze locali di monitoraggio; la mobilita' dei punti  di
          prelievo,   nell'ordinaria  routine,  e'  subordinata,  tra
          l'altro, alla possibilita' di  poter  effettuare  raffronti
          statisticamente significativi.
             (5)  Poiche'  non  sono  ipotizzabili  a priori tutte le
          possibili  interferenze  che  un'acqua  puo'   subire   per
          fenomeni  naturali  e  non,  occorre  estendere le indagini
          analitiche, secondo le circostanze e soprattutto per  acque
          di  origine  superficiale,  anche al controllo di parametri
          non  compresi  tra  quelli  considerati  in  questo  stesso
          paragrafo 2) e relativi alla presenza, anche sospettata, di
          sostanze  tossiche  e/o  nocive  per  la salute dell'uomo o
          comunque  tali  da  peggiorare  la  qualita'  dell'acqua in
          esame.
             (6) Si intende per "analisi completa" la rilevazione  di
          tutti  i  parametri elencati nell'allegato I al decreto del
          Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,  n.  236,  ad
          eccezione del parametro n. 41.
             (7)   L'utilizzazione   di   tali   acque   senza  alcun
          trattamento potabilizzante, ove questo non sia richiesto da
          altre esigenze, e' ammesso solo quando il  conteggio  delle
          colonie su agar a 36 ›C sia inferiore a 30, senza sensibili
          variazioni  nel  tempo ed anche a seguito del variare delle
          condizioni meteorologiche.
             (8) Nel caso di acque prelevate da pozzi  che  attingono
          da  falde  a  lento  ricambio,  la procedura descritta puo'
          essere semplificata.
             (9) Nell'eventualita' di un tale tipo di trattamento  e'
          opportuno,  qualora sia indispensabile, adottare criteri di
          clorazione delle acque, quali ad esempio l'uso di cloratori
          in serie, che, seppure in dipendenza dallo  stato  e  dalle
          condizioni dell'impianto di acquedotto, possono favorire il
          riscontro  di  tassi  di  cloro  residuo  libero  non  solo
          contenuti e sufficienti ma  anche  di  livello  costante  e
          simile  nei  vari  tratti  della rete di distribuzione, ivi
          compresi  i  punti  di  messa  a  disposizione  dell'utente
          dell'acqua.
             Qualora  invece  vengano impiegati disinfettanti diversi
          da quelli rilevabili con il parametro in questione,  vigono
          le  disposizioni  di  cui  alla nota (3) dell'allegato I al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989,  n.
          236.
             (10)   A   riguardo   delle   acque  dolci  superficiali
          utilizzate  o  destinate  ad  essere  utilizzate  a   scopo
          potabile  vigono  le  disposizioni  di  cui  al decreto del
          Presidente della Repubblica  3  luglio  1982,  n.  515.  E'
          pertanto     auspicabile     che    le    regioni,    anche
          nell'espletamento  delle  funzioni   loro   assegnate   dal
          predetto   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,
          uniformino ai contenuti  del  presente  decreto  i  compiti
          operativi  eventualmente  delegati  alle  unita'  sanitarie
          locali e/o ai presidi e servizi multizonali di prevenzione.
             (11) Per interventi mirati o di particolare impegno.
             (12) Vedi nota (3).
             (13) Nelle more della trasmissione da parte dei  gestori
          alle  unita'  sanitarie  locali  ed  ai  presidi  e servizi
          multizonali di prevenzione degli elaborati tecnici  di  cui
          all'art.  2,  comma 1, ed al paragrafo 1) dell'allegato II,
          le predette unita' sanitarie locali procedono per quanto di
          competenza sulla base  di  elementi  conoscitivi  acquisiti
          autonomamente.