Art. 2. L'iscrizione all'anagrafe della produzione lattiero-casearia e' obbligatoria per tutti i produttori di latte bovino che commercializzano, anche occasionalmente, il latte o i prodotti trasformati del latte. Ai fini del presente decreto sono considerati produttori di latte bovino le persone fisiche, le societa', le persone giuridiche ed ogni altro soggetto rilevante nell'ordinamento giuridico vigente, che siano in possesso di una o piu' vacche. Se un produttore esercita l'attivita' di produzione mediante due o piu' aziende distinte fra loro, deve chiedere l'iscrizione all'anagrafe distintamente per ciascuna delle aziende. Ferme restando le condizioni prescritte dalla regolamentazione comunitaria, l'attribuzione dei quantitativi di riferimento previsti dal regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, e' subordinata alla iscrizione all'angrafe della produzione lattiero casearia, anche per i produttori associati.