Art. 2.
  L'iscrizione all'anagrafe  della  produzione  lattiero-casearia  e'
obbligatoria   per   tutti   i   produttori   di   latte  bovino  che
commercializzano,  anche  occasionalmente,  il  latte  o  i  prodotti
trasformati del latte.
  Ai  fini  del presente decreto sono considerati produttori di latte
bovino le persone fisiche, le societa', le persone giuridiche ed ogni
altro soggetto  rilevante  nell'ordinamento  giuridico  vigente,  che
siano in possesso di una o piu' vacche.
  Se  un produttore esercita l'attivita' di produzione mediante due o
piu'  aziende  distinte  fra   loro,   deve   chiedere   l'iscrizione
all'anagrafe distintamente per ciascuna delle aziende.
  Ferme  restando  le  condizioni  prescritte  dalla regolamentazione
comunitaria, l'attribuzione dei quantitativi di riferimento  previsti
dal  regolamento  CEE  n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, e'
subordinata alla iscrizione  all'angrafe  della  produzione  lattiero
casearia, anche per i produttori associati.