Art. 3. I produttori sono tenuti a comunicare, affinche' vengano riportate nell'anagrafe della produzione lattiera, tutte le principali modificazioni nell'attivita' produttiva delle aziende. In particolare, i produttori devono comunicare: la cessazione dell'attivita' produttiva; l'inizio dell'attivita' produttiva in una nuova azienda; la cessione dell'azienda; la successione mortis causa nella conduzione della azienda; il frazionamento dell'azienda; le variazioni del patrimonio bovino e la produzione di latte. La richiesta di iscrizione all'anagrafe e le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere effettuate utilizzando appositi moduli. I moduli sopraindicati saranno disponibili presso l'AIMA, presso l'UNALAT e presso le associazioni di produttori aderenti all'UNALAT.