Art. 3.
  I produttori sono tenuti a comunicare, affinche' vengano  riportate
nell'anagrafe   della   produzione   lattiera,  tutte  le  principali
modificazioni nell'attivita' produttiva delle aziende.
  In particolare, i produttori devono comunicare:
   la cessazione dell'attivita' produttiva;
   l'inizio dell'attivita' produttiva in una nuova azienda;
   la cessione dell'azienda;
   la successione mortis causa nella conduzione della azienda;
   il frazionamento dell'azienda;
   le variazioni del patrimonio bovino e la produzione di latte.
  La richiesta di iscrizione all'anagrafe e le comunicazioni previste
dal presente articolo devono essere effettuate  utilizzando  appositi
moduli.
  I  moduli  sopraindicati  saranno disponibili presso l'AIMA, presso
l'UNALAT e presso le associazioni di produttori aderenti all'UNALAT.