Art. 4.
  La richiesta di iscrizione all'anagrafe della produzione  lattiero-
casearia  e  le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto,
devono  essere  presentate  presso  le  associazioni  di   produttori
aderenti  all'UNALAT.  Le  associazioni  sopraindicate  sono tenute a
rilasciare ricevuta ai produttori che ne facciano richiesta.
  La richiesta di iscrizione  deve  essere  effettuata  entro  il  30
novembre 1991.
  La  comunicazione relativa alle variazioni del patrimonio bovino ed
alla  produzione  di  latte  deve  essere  effettuata   con   cadenza
semestrale,  nei  mesi  di aprile e di ottobre, a partire dall'aprile
1992.
  Le altre comunicazioni previste dal precedente art. 3 devono essere
effettuate entro trenta giorni dal  verificarsi  dell'evento  oggetto
della comunicazione medesima.