Art. 4. La richiesta di iscrizione all'anagrafe della produzione lattiero- casearia e le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, devono essere presentate presso le associazioni di produttori aderenti all'UNALAT. Le associazioni sopraindicate sono tenute a rilasciare ricevuta ai produttori che ne facciano richiesta. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 30 novembre 1991. La comunicazione relativa alle variazioni del patrimonio bovino ed alla produzione di latte deve essere effettuata con cadenza semestrale, nei mesi di aprile e di ottobre, a partire dall'aprile 1992. Le altre comunicazioni previste dal precedente art. 3 devono essere effettuate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della comunicazione medesima.