IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamento  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,  concernente  la  istituzione
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere   alla   revisione   ed
unificazione  dell'ordinamento  didattico  dei  corsi  di  laurea  in
sociologia di cui alle tabelle IV-  bis  e  XV-bis,  dell'ordinamento
didattico universitario;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ordinamento  didattico  dei  corsi di laurea in sociologia di cui
alle  tabelle  IV-  bis  e   XV-   bis   dell'ordinamento   didattico
universitario,  annesse  al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
e' soppresso e sostituito da quello  stabilito  dalla  nuova  tabella
IV-bis, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.