Art. 3.
  In sede di prima applicazione del presente decreto le  universita',
presso  le  quali  e'  istituito  e  attivato  il  corso di laurea in
sociologia presso le facolta' di magistero e di lettere e  filosofia,
potranno  istituire  in  sede  di riordinamento del predetto corso ai
sensi del precedente art. 2, la facolta' di sociologia cui  afferira'
il corso stesso.