Art. 4.
  Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui  alla
allegata  tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli
studi previsti dal precedente ordinamento  del  rispettivo  corso  di
laurea.
  Le  facolta'  inoltre,  sono tenute a stabilire le modalita' per la
convalida di tutti gli esami sostenuti,  qualora  gli  studenti  gia'
iscritti  optino  per  il  nuovo  ordinamento. L'opzione per il nuovo
ordinamento potra' essere esercitata fino ad  un  termine  pari  alla
durata legale del corso di studi.