Art. 4. Quando le facolta' si saranno adeguate all'ordinamento di cui alla allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. Le facolta' inoltre, sono tenute a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.