Art. 2. Spese ammissibili 1. Ai fini della determinazione del totale delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese ordinarie di gestione e le spese promozionali, cosi' articolate: a) spese di gestione: personale, consulenze e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio, quote annuali di ammortamento nei termini di legge, organi sociali, imposte, contributi ad organismi connessi con l'attivita' consortile; b) spese promozionali: viaggi e missioni, partecipazione a fiere, indagini di mercato, pubblicita' e pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato, attivita' di formazione connesse con l'export. Resta salva la possibilita' di esaminare l'ammissibilita' a contributo di ulteriori voci di spesa indicate dal consorzio in relazione all'attivita' ordinaria consortile (di gestione e promozionale). 2. Il legale rappresentante del consorzio dovra' produrre una specifica elencazione delle spese, con riferimento a quanto sopra indicato, che saranno prese in considerazione per il calcolo dei contributi. Detta elencazione fara' diretto riferimento alle rispettive voci di spesa esposte nel bilancio consortile, regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge. 3. Per i consorzi di imprese alberghiere e turistiche saranno prese in considerazione le sole spese relative alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. A tal fine, le spese di cui alle lettere a) e b), del precedente comma 1 andranno opportunamente disaggregate e dovra' essere indicata la quota di esse relativa alle suddette attivita'. 4. Qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi i 300 milioni di lire, dovra' essere prodotta per dette spese apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e certificazione bilanci. E', inoltre, facolta' dell'ufficio richiedere comunque la certificazione del bilancio consortile nei casi in cui tale documentazione sia ritenuta utile a fronte di incerte prospettazioni contabili.