Art. 2.
                          Spese ammissibili
  1. Ai fini della determinazione del totale delle  spese  ammesse  a
contributo,  saranno  prese  in  considerazione le spese ordinarie di
gestione e le spese promozionali, cosi' articolate:
    a) spese di gestione: personale,  consulenze  e  corrispettivi  a
terzi,  sede  sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio,
quote annuali di ammortamento nei termini di legge,  organi  sociali,
imposte, contributi ad organismi connessi con l'attivita' consortile;
    b) spese promozionali: viaggi e missioni, partecipazione a fiere,
indagini  di mercato, pubblicita' e pubbliche relazioni, traduzioni e
interpretariato, attivita' di formazione connesse con l'export.
  Resta  salva  la  possibilita'  di  esaminare  l'ammissibilita'   a
contributo  di  ulteriori  voci  di  spesa  indicate dal consorzio in
relazione  all'attivita'  ordinaria   consortile   (di   gestione   e
promozionale).
  2.  Il  legale  rappresentante  del  consorzio  dovra' produrre una
specifica elencazione delle spese, con  riferimento  a  quanto  sopra
indicato,  che  saranno  prese  in  considerazione per il calcolo dei
contributi.  Detta  elencazione  fara'   diretto   riferimento   alle
rispettive   voci   di   spesa   esposte   nel  bilancio  consortile,
regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge.
 3. Per i consorzi di imprese alberghiere e turistiche saranno  prese
in  considerazione  le  sole  spese  relative alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore. A tal fine, le  spese  di
cui   alle   lettere  a)  e  b),  del  precedente  comma  1  andranno
opportunamente disaggregate e dovra' essere indicata la quota di esse
relativa alle suddette attivita'.
  4. Qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi  i
300  milioni di lire, dovra' essere prodotta per dette spese apposita
certificazione rilasciata da societa' di revisione  e  certificazione
bilanci.  E',  inoltre,  facolta' dell'ufficio richiedere comunque la
certificazione  del  bilancio  consortile  nei  casi  in   cui   tale
documentazione  sia ritenuta utile a fronte di incerte prospettazioni
contabili.