Art. 3. Criteri preferenziali 1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 5 giugno 1989 e tenuto conto della particolare natura dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, e' riconosciuto un carattere preferenziale a: a) consorzi di nuova formazione nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; b) consorzi che abbiano svolto attivita' promozionale all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo; c) consorzi dotati di struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o societa' di servizi emanazione dei predetti organismi).