Art. 3.
                        Criteri preferenziali
  1. Conformemente a  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  5
giugno  1989  e  tenuto  conto  della particolare natura dei consorzi
agro-alimentari e turistico-alberghieri, e' riconosciuto un carattere
preferenziale a:
    a) consorzi di nuova formazione nei territori di cui  all'art.  1
del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218;
    b)  consorzi che abbiano svolto attivita' promozionale all'estero
per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale  delle  spese
ammesse a contributo;
    c) consorzi dotati di struttura stabile (sede e personale propri,
ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da
regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o societa'
di servizi emanazione dei predetti organismi).